Art. 49.

      1. L'articolo 779 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 779. - (Accettazione della donazione da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno). - Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che l'accettazione della donazione sia compiuta dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».